Visualizzazione post con etichetta udc. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta udc. Mostra tutti i post

giovedì 15 ottobre 2009

La legge sull'omofobia NON era incostituzionale


Ho già scritto che gli argomenti usati dal centrodestra e da parte del Pd per rigettare la legge sull'Omofobia firmata dall'Onorevole Paola Concia (Pd) erano solo delle bieche scuse. Lo ripete, con ben altri argomenti (anche se un po' in "legalese") un'associazione che si occupa di diritti civili, la Rete Lenford. Sintetizzo per voi il comunicato (che, qui vuole si può leggere integralmente qui di seguito).

Il punto è: che l'orientamento sessuale non può essere messo sullo stesso piano di incesto, pedofilia, zoofilia, necrofilia, che da un punto di vista medico sono "disturbi del comportamento sessuale". E che proteggere le vittime di violenze omofobiche non viola il principio di uguaglianza dando una doppia protezione alle medesime. La protezione, spiega la Rete Lenford, è "semplice", perché il nucleo e il movente dei reati che essi subiscono è quello dell'odio nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali o trans. Infine, conclude l'associazione per i diritti civili, l'espressione "orientamento sessuale" compare già nella legislazione penale italiana, e anche questo argomento, non tiene.

La Rete Lenford dimostra che la "pregiudiziale di costituzionalità", una volta per tutte, è solo uno stratagemma per fermare una legge che nessuno aveva la faccia tosta di bloccare apertamente. Invece di dire che questo paese tollera le aggressione a gay e lesbiche, perché in fondo chissenefrega, hanno preferito attarcsi al cavillo. E tutti immediatamente hanno scoperto il valore della "costituzionalità". Strano, perché questa è la stessa camera che ha votato il lodo Alfano, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Alé!


Eccoo il comunicato integrale della Rete Lenford
Ieri, 13 ottobre 2009, la Camera dei Deputati ha votato, approvandola, una pregiudiziale di costituzionalità presentata dall’UDC contro il testo unificato, concernente l’introduzione della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale.

Accogliendo con un sì l’approvazione della pregiudiziale, la Camera ne ha fatto proprio il contenuto.

Tuttavia le supposte violazioni delle norme costituzionali indicate nella pregiudiziale, che di seguito si specificano, sono inesistenti.

Secondo gli estensori della questione pregiudiziale il progetto di legge introduceva, in violazione dell’art. 3, un trattamento differenziato fondato su un elemento irragionevole, che risiederebbe nel fatto che l’espressione “orientamento sessuale” comprenderebbe “qualunque orientamento, ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera”.

Questa affermazione è del tutto incongruente ed errata.

Infatti, nel suo significato semantico l’espressione “orientamento sessuale” non corrisponde a nessuno dei fenomeni sopra elencati, essendo una condizione personale ascritta e avendo una sua precisa definizione scientifica come attrazione emotiva, romantica e/o sessuale verso una persona del proprio sesso o del sesso opposto.

Neppure nel suo contenuto legislativo, la dizione “orientamento sessuale” può dirsi comprensiva delle sopra menzionate condotte erotiche che invece non sono condizioni personali ascritte, ma vengono fatte rientrare dalla scienza medica nella categoria dei disturbi del comportamento sessuale.

Peraltro, è proprio l’asserita arbitraria assimilazione tra “orientamento sessuale” da un lato, e condotte erotiche quali incesto, pedofilia, zoofilia ecc. dall’altro, che costituisce una disparità di trattamento del tutto irragionevole, e ciò perché, com’è evidente, l’orientamento sessuale è cosa ben diversa dalle predette condotte, che si caratterizzano tutte come indirizzate a specifiche categorie di soggetti che non possono catalogarsi in base all’orientamento sessuale. Così, ad esempio, un pedofilo è tale in virtù dell’età della sua vittima, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno il suo stesso sesso. Analogamente, un necrofilo è tale in virtù del fatto che la sua vittima è morta, cioè, ancora, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia il suo stesso sesso o quello opposto. Inutile dilungarsi sulle altre condotte.

Del resto, l’ordinamento italiano e sovranazionale già sanziona, con norme di natura penale, le condotte sopra elencate, che sono considerate dannose per la vittima, mentre protegge espressamente l’orientamento sessuale, per esempio contro le discriminazioni nei luoghi di lavori o nella definizione dei requisiti per lo status di rifugiato.

Risulta chiara ed evidente la confusione del legislatore, voluta o non voluta resta comunque il dubbio, nell’accomunare una condizione personale a dei comportamenti che nulla hanno in comune, ingenerando in ogni caso, proprio con tale sovrapposizione, una vera e propria discriminazione ai danni delle persone omosessuali.

Secondariamente, nella pregiudiziale approvata si sostiene che “chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court”.

Questa visione rispecchia proprio il problema che la proposta di legge presumeva di risolvere.

Infatti, la violenza per ragioni di orientamento sessuale non è mera violenza, ma è qualcosa di più o, se si vuole, qualcosa di diverso. In altre parole, nella violenza di stampo sessuale o omofobico la peculiarità di sesso (l’essere donna) o di orientamento sessuale (l’essere omosessuale) della vittima non è neutrale né rispetto al reato, del quale costituisce il fondamento, la motivazione e, in senso tecnico, il movente, né l’autore del reato stesso, che si trova in uno stato soggettivo di odio rispetto alla vittima.

Si vorrebbe far credere, nella mente degli estensori della questione pregiudiziale, che l’elemento soggettivo in capo all’autore del reato (“l’interiorità dell’animo” quale “autentico movente”), sarebbe difficilmente accertabile, e quindi di per sé contrario al principio di uguaglianza, perché irragionevolmente discriminatorio.

A questa visione basta rispondere che il codice penale ben conosce ipotesi di dolo specifico e che le difficoltà di accertamento del reato non possono, da sole, giustificare un rifiuto di tutela da parte del legislatore, che è chiamato, in virtù dei suoi doveri costituzionali, a porre fine alle discriminazioni e non ad alimentarle attraverso considerazioni di ordine pratico che la legge, invece, assegna sempre al giudice perché le risolva nel corso di un procedimento giudiziario, con gli strumenti che il diritto processuale mette a sua disposizione.

Quale ulteriore asserita motivazione di incostituzionalità della proposta di legge, basata sull’art. 25 della Costituzione, ed in particolare sul principio nullum crimen sine lege, mancherebbe una definizione dell’espressione “orientamento sessuale”, mancanza che renderebbe imprecisato l’oggetto dell’aggravante.

Si tratta, anche qui, di un’opinione del tutto incongruente, per le stesse ragioni evidenziate sopra e in più perché la nozione di orientamento sessuale è già presente nella legislazione penale italiana. Infatti dal combinato disposto degli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dall'articolo 38 dello Statuto dei lavoratori risulta una fattispecie penale tra i cui elementi vi è proprio l'orientamento sessuale.

Infine, Avvocatura per i diritti LGBT si dichiara estremamente rammaricata dal fatto che è stata sollevata una questione pregiudiziale che, lungi dal dare seguito ai dubbi sollevati nella I Commissione permanente della Camera dei Deputati, ha invece inteso uccidere sul nascere qualsiasi dibattito in Aula, impedendo la discussione sulla proposta di legge presentata dall’On. Concia.

Avvocatura per i diritti LGBT, in conclusione, evidenzia che le censure di incostituzionalità sollevate dagli estensori della pregiudiziale risultano, a seguito di analisi, in realtà del tutto inesistenti e sembrano esprimere invece, surrettiziamente, la scelta politica degli estensori di impedire che il problema dell’omofobia sia affrontato anche attraverso l’introduzione di una tutela di legge penale.

Roma, 14 ottobre 2009.

AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT - RETE LENFORD info@retelenford.it

Ps: Ringrazio Anna per la segnalazione.

giovedì 28 maggio 2009

Emanuele Filiberto di Savoia: "Ballando ho imparato cos'è la forza morale"

L'Udc è famosa per avere deputati inquisiti o condannati. Adesso ha anche un candidato Principe: Emanuele Filiberto di Savoia. Che ci riprova (alle ultime politiche non ha preso abbastanza voti). Anche perché stavolta alle spalle ha la vittoria a Ballando con le stelle.

Certo la stancanza, con la campagna elettorale, è in agguato. Ma per fortuna lui ha tanta, ma tanta, forza morale...

Da City. Cliccate sulle immagini per ingrandirle. E buon divertimento!


martedì 5 maggio 2009

La famiglia nel centrodestra

Pdl, Lega e Udc fanno campagna elettorale sui valori della famiglia tradizionale. Poi, nella vita, fanno altro. Da City di oggi. Cliccate per ingrandire.



La contraddizione è talmente grossa, che il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini ha dovuto ritirare i suoi manifesti elettorali per le europee. Lo raffiguravano come buon padre di famiglia, al motto di "Un Disegno Comune". Peccato che il web se ne sia subito appropriato. E lo slogan dell'Udc di Casini sia diventato Un Divorziato Cattolico.


domenica 19 aprile 2009

Europee: Casini sui manifesti è padre ma non marito


“Rispetto le istituzioni, ma è meglio presentarsi con la tribù degli affetti che vivere nell’ipocrisia da Mulino Bianco. Oggi, il politico si deve presentare per quello che è nella realtà”

Pier Ferdinando Casini, Chi, 5 giugno 2007



Nei manifesti per le elezioni europee il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini si presenta come padre e difensore della famiglia. Le varie versioni lo ritraggono con quelli che, presumibilmente, devono ricordare i suoi figli: l'ultimogenito Francesco (nato nel 2007) e la piccola Caterina (nata nel 2004). Sei due bambini siano modelli o davvero i suoi figli, non lo so.

Ma quello che conta è ciò che appare. E così il sostenitore della famiglia Casini ricorda ai suoi elettori di essere padre, ma non marito. Perché? Perché altrimenti, da buon cattolico, dovrebbe comparire con due mogli. E se nel 2001 - quando si insediò come presidente della Camera - portò la sua famiglia allargata , non lo fa per le europee 2009. Nessuna moglie is megl che two.

Tanto per ricordarlo: la prima è stata Roberta Lubich, da cui ha avuto due figlie ora adolescenti e poi divorziato; la seconda e attuale è Azzurra Caltagirone, con cui ha convissuto in peccato mortale svariati anni, per poi sposarla.

Casini, però, non ci sta ad essere giudicato dalla sua vita. "Il fatto che un politico sia divorziato, o sia in una situazione di difficoltà familiare, come nel caso di chi è qui presente, non vuol dire che non possa dire nulla sui Pacs o su altri argomenti legati alla famiglia", ha affermato per esempio a Ballarò, il 17 marzo del 2006.

E' vero, ma solo se non ci fai campagna elettorale. Se ci fai campagna elettorale, allora hai il dovere di farti giudicare, perché vendi dei valori che neppure tu riesci a seguire. Tant'è che anche Casini li cancella dai manifesti elettorali.

La scelta di fare il padre, ma non il marito, ha anche un altro indubbio vantaggio: cancellare il conflitto di interessi che Casini si porta dietro. Di solito l'accusa è rivolta solo al premier Silvio Berlusconi, ma è un errore.

L'Azzurra Caltagirone sposata da Casini nell'ottobre 2007, infatti, è figlia di Francesco Gaetano Caltagirone, costruttore, editore, vicepresidente del Monte dei Paschi di Siena, rilevante azionista di Grandi Stazioni, decimo uomo più ricco d'Italia.

La stessa Azzurra è tutto fuorché una casalinga: è infatti vicepresidente della Caltagirone Editore, che possiede Il Messaggero e Leggo (il gratuito, terzo quotidiano d'informazione italiano, tanto per dire). Strumenti molto potenti, se uno vuole sponsorizzare una causa politica. Ma l'importante è difendere la famiglia, da padre. Alla faccia dell'ipocrisia da Mulino Bianco.